Linee guida ministeriali 2024 per la PMA – Parte III
Etica della vita, una rubrica di Gabriele Semprebon
Ultima parte della nostra sintesi sulle linee guida ministeriali riguardo alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le linee guida vietano la sperimentazione su “ciascun embrione umano”, tuttavia, la ricerca sugli embrioni è consentita per motivi medici e di tutela della salute dell’embrione stesso. Le linee guida specificano che tutti gli embrioni non immediatamente trasferiti, per importanti e non prevedibili circostanze, vengono crioconservati e mantenuti presso i centri dove le tecniche sono state effettuate e i relativi oneri sono a carico dei medesimi centri per il primo anno successivo alla fecondazione e/o alla gravidanza e al parto. I costi saranno a carico della coppia in caso la stessa decida di procrastinare, per motivi di salute, oltre il primo anno, il trasferimento degli embrioni crioconservati; la donna ha sempre il diritto a ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati. Nella scheda clinica sono riportate le motivazioni in base alle quali è stato ipotizzato un numero ottimale di embrioni per far ottenere una o più gravidanze a quella data coppia. Unicamente al legislatore compete la valutazione di opportunità, sulla base anche delle “evidenze scientifiche” e del loro raggiunto grado di condivisione a livello sovranazionale, di utilizzare, a fini di ricerca, embrioni affetti da malattia, sacrificandoli per finalità di ricerca scientifica.
È vietata la crioconservazione, ad esclusione in alcune circostanze e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. Le tecniche di produzione degli embrioni non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. Come si è potuto evincere da questo breve riassunto, articolato in tre parti, le linee guida sono ben lontane dall’impianto di quella legge 40 promulgata più di vent’anni fa, inoltre, se si legge con attenzione, si evincono diverse incongruenze su diversi temi: sperimentazione sugli embrioni, crioconservazione, numero di embrioni da produrre ed impiantare etc. Il mio intento, per ora, è solo quello di darne un’agevole lettura, successivamente, si potrebbe spendere un po di tempo per ragionare su queste linee guida contorte e aperte a disordini etici.