Le associazioni dovranno aprire la partita Iva?
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Spett.le Redazione di Notizie seguo come volontario l’amministrazione di una piccola associazione culturale che organizza corsi e conferenze sulla storia locale e ho sentito che da gennaio 2025 tutte le associazioni dovranno aprire la partita Iva e sono disperato e credo che questa notizia ci porterà a chiudere la nostra piccola associazione ormai schiacciata dai troppi adempimenti. La notizia è vera? Lettera firmata La risposta secca alla domanda è sì e no contemporaneamente. “Sì”, perché, salvo ulteriori proroghe, è previsto l’obbligo di apertura della partita Iva anche per le associazioni a partire da gennaio 2025; “no” perché non è un obbligo generalizzato che riguarda tutte le associazioni, ma dipende da cosa l’associazione concretamente fa.
Quindi, quando si parla di adempimenti associativi bisogna non farsi prendere dal panico e analizzare il proprio caso e le misure da mettere in campo, se effettivamente necessarie. Dal primo gennaio 2025 – salvo eventuali ulteriori proroghe e/o potenziali modifiche normative – tutte le associazioni che percepiscono anche solo corrispettivi specifici dai propri associati o tesserati saranno chiamate ad aprire la partita Iva; in sostanza rimangono esenti dall’obbligo solo le realtà che percepiscono esclusivamente contributi associativi annuali e liberalità o contributi anche su progetti. Questo perché da quella data è previsto il passaggio dall’attuale regime di esclusione Iva al regime di esenzione Iva.
Quindi una serie di prestazioni, tra cui le attività in adempimento degli scopi istituzionali rivolte agli associati a fronte di corrispettivi specifici, che oggi sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva e della tassazione diretta e quindi non sono considerate commerciali sotto alcun profilo, avranno un diverso trattamento ai fini Iva passando in esenzione. E chi fa prestazioni esenti deve comunque avere la partita Iva e pertanto in qualche modo vedrà senz’altro aumentare i propri adempimenti.
Ma partiamo dall’origine di questa modifica normativa. L’obbligo di aprire la partita iva nasce dalla procedura di infrazione promossa dall’Unione europea nei confronti dell’Italia. L’iva è una imposta di matrice comunitaria che prevede esclusivamente due regimi, ossia quello di applicazione dell’iva, con aliquote differenziate a seconda della natura di beni o servizi ceduti, e quello di esenzione iva. In Italia attualmente è prevista anche una sorta di terza via e l’art 4 del DPR Iva prevede che siano fuori campo iva una serie di prestazioni svolte da associazioni nei confronti dei propri associati a fronte di corrispettivi specifici e in particolare:
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di formazione sociale e di formazione extrascolastica della persona nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
2. La cessione di proprie pubblicazioni da parte degli enti associativi di cui sopra e le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.
3. La gestione del bar interno o attività similari svolte dalle associazioni di promozione sociale affiliate ad enti, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata nei confronti di soci, associati o partecipanti.
Il decreto legge 146/ 2021, all’art. 5, comma 15-quater, ha modificato l’art.4 del Decreto Iva, riscrivendone il testo e prevedendo che le attività descritte fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente Iva, alcune nel regime di esenzione e altre diventando imponibili.