Composizione negoziata della crisi operativa dal 15 novembre
“Lo sportello di Notizie”: il commercialista Paolo Casarini interviene su questioni inerenti il vivere quotidiano.
Prosegue l’analisi della nuova procedura, denominata Composizione negoziata della crisi, prevista nel DL 118/2021, a cui è seguito un corposo Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28/09/2021, composto da 5 Sezioni e 3 allegati. Il paragrafo 2 della Sezione III, titolato “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento”, indica le linee guida dopo che l’esperto ha accettato l’incarico.
In particolare, l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore al fine di valutare la perseguibilità del risanamento sulla base delle informazioni disponibili assunte, anche presso l’organo di controllo e il revisore contabile, quando in carica, nonché sulla base del test disponibile online. In caso di presenza di uno stato di insolvenza, questa non preclude a priori l’avvio della composizione negoziata, ma devono esserci concrete prospettive di risanamento. Occorre tenere conto che, a fronte (i) di una continuità aziendale che distrugge risorse, (ii) dell’indisponibilità dell’imprenditore a immettere nuove risorse, (iii) dell’assenza di valore del compendio aziendale, la probabilità che l’insolvenza sia reversibile sono assai remote da cui risulta inutile l’avvio delle trattative con i creditori.
Il paragrafo 3 approfondisce il caso “La presenza di un gruppo di imprese”. Il paragrafo 4, “Analisi della coerenza del piano di risanamento con la checklist”, prevede appunto in capo all’esperto questa analisi di coerenza tra le checklist e il piano presentato. L’esperto può richiedere all’imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile e necessaria, ricordando all’imprenditore che egli ha il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente.
L’esperto inoltre esamina la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito. Con il paragrafo 5, “Analisi delle linee di intervento”, vengono indicate le linee guide attinenti alle soluzioni indicate dall’imprenditore. L’esperto esamina, alla luce del piano di risanamento, l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali proposte dall’imprenditore. Se ritiene concrete le prospettive di risanamento dell’impresa, l’esperto, con l’imprenditore, individua le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative.
Il paragrafo 6, “Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari”, evidenzia che si dovranno considerare l’opportunità, il contenuto e le parti destinatarie delle misure… continua a leggere.