Composizione negoziata della crisi operativa dal 15 novembre
“Lo sportello di Notizie”: il commercialista Paolo Casarini interviene su questioni inerenti il vivere quotidiano.
In articoli precedenti si era dato atto dell’introduzione da parte del legislatore di una nuova procedura, denominata Composizione negoziata della crisi, prevista nel DL 118/2021, a cui è seguito un corposo Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28/09/2021, composto da 5 Sezioni e 3 allegati. Nel Decreto dirigenziale sono state previste le norme di attuazione, tra le quali appunto il funzionamento della piattaforma (Sez. 5), la quale è online dal 15 novembre (www.composizione negoziata.camcom.it).
La piattaforma è formata da un’area pubblica di tipo informativo e un’altra area riservata. Nella sezione pubblica è possibile svolgere il test pratico preliminare per valutare se l’impresa si trovi in stato di crisi o insolvenza. Nella sezione riservata è possibile inoltrare l’istanza per la nomina dell’esperto.
Il Test pratico consente una valutazione preliminare del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e i flussi finanziari liberi “prospettici” che possono essere posti annualmente al suo servizio, schematicamente, debito da ristrutturare/flussi di cassa liberi (Sez. I). Nel Test sono indicati gli elementi che compongono il numeratore (A) e il denominatore (B). L’indice mira ad identificare l’eventuale presenza di crisi analizzando le capacità prospettiche dell’impresa di generare flussi economicifi nanziari al servizio del debito.
Il risultato indica in sostanza gli anni occorrenti alla ristrutturazione del debito, così ad esempio, se il risultato è pari a 5 significa che all’impresa occorrerà 5 anni di flussi per rimborsare i debiti finanziari. Più l’indice si avvicina ad uno più la situazione da ristrutturare è meno difficoltosa. Nei casi più gravi, i flussi non sono sufficienti al risanamento, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa, tre le quali è possibile prevedere la cessione di azienda (cd. continuità indiretta).
Sempre nella piattaforma è prevista una check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza (Sez. II). L’imprenditore, nel momento in cui decide di intraprendere il percorso di risanamento, è utile che abbia già redatto un piano di risanamento, anche se non è imprescindibile. In ogni caso occorre che lo rediga, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata, per individuare le proposte alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi… continua a leggere.