Giovani e sostanze stupefacenti: quali rischi penali?
“Lo sportello di Notizie”: l’avvocato penalista Cosimo Zaccaria risponde alle domande dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano.
Gentile avvocato Zaccaria, sono la madre di un ragazzo di diciotto anni. Ultimamente mi sono accorta che lo stesso teneva degli strani atteggiamenti ed era particolarmente evasivo quando io o mio marito gli rivolgevamo delle domande per capirne il motivo. Dopo aver insistito parecchio, abbiamo scoperto che ha preso la pessima abitudine di fumare Marijuana e, qualche volta, anche Hashish. Ovviamente l’abbiamo immediatamente esortato a smettere, ma voglio comunque porgerle la seguente domanda: a quali conseguenze legali può andare incontro mio figlio con questo suo comportamento?
Lettera firmata
Gentile lettrice, purtroppo ci sono moltissimi genitori che si trovano nella sua stessa difficile situazione posto che, al giorno d’oggi, il consumo di droghe sembra rappresentare una fortissima attrattiva per i ragazzi dell’età di suo figlio. L’abuso di sostanze stupefacenti – oltre ad avere grossi effetti negativi sulla salute della persona – comporta anche delle conseguenze sanzionatorie sul piano giuridico. Vediamo ora di che tipo.
La normativa a cui occorre fare riferimento è rappresentata dal D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Questa legge, all’interno del Titolo VIII – dedicato alla repressione delle attività illecite – e in particolare nel Capo I – che contiene nello specifico le sanzioni penali e amministrative – distingue nettamente la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a fini di spaccio dalla detenzione delle medesime sostanze per finalità di uso personale.
É bene evidenziare fin d’ora che il legislatore, attraverso questa disciplina speciale, attribuisce alle due fattispecie una diversa rilevanza all’interno dell’ordinamento giuridico, posto che l’una assurge a reato e come tale viene sanzionata attraverso il sistema penale, mentre l’altra configura un illecito amministrativo e sarà punita secondo le previsioni di quella branca del diritto.
La prima tipologia di comportamenti è sanzionata dall’art. 73 del D.P.R. 309/90, che attribuisce loro una rilevanza penalistica, poiché stabilisce che chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope – senza autorizzazione del Ministero della Sanità – è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 ad euro 260.000. Il legislatore punisce cioè con le sanzioni penali della reclusione e della multa ogni condotta detentiva che possa costituire fase della catena dello spaccio… continua a leggere.