Dipendenti e vaccino: come si pone il datore di lavoro?
“Lo sportello di Notizie”: l’avvocato giuslavorista Barbara Manferdini risponde alle domande dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano.
Egregio Avvocato, vorrei comprendere meglio in tema di vaccini come si dovrebbe comportare un datore di lavoro.
Lettera firmata
Risponde Barbara Manferdini
Caro Lettore, sempre più frequentemente il dibattito giuridico torna a focalizzarsi sugli effetti sui luoghi di lavoro della mancata vaccinazione contro il Covid-19 da parte del dipendente. L’argomento è già stato oggetto di numerosi approfondimenti e si era osservato come la tesi maggioritaria fosse propensa a legittimare una sospensione dal lavoro qualora il datore di lavoro non potesse adibire il lavoratore non vaccinato ad altra mansione che lo colsull’art. locasse in una situazione potenzialmente meno lesiva per gli altri dipendenti e/o terzi.
Nello specifico questa corrente dottrinale si sostanzia nella possibilità (o – c’è chi sostiene – nel dovere) per il datore di lavoro di prendere provvedimenti (compreso il licenziamento) nei confronti del lavoratore che si rifiuti di sottoporsi al vaccino al fine di adempiere al proprio obbligo di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, per sé, per i propri dipendenti nonché presso terzi, così come previsto per legge. Secondo questa tesi, dunque, l’unico motivo che potrebbe “salvare” il dipendente dal provvedimento o dall’allontanamento dal luogo di lavoro, sarebbe la presenza di un giustificato motivo in forza del quale non possa sottoporsi alla vaccinazione (ad esempio una patologia medica incompatibile).
La tesi minoritaria invece fonda il proprio assunto sul principio costituzionale riconosciuto dall’art. 32 che, al secondo comma, sancisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per legge. In assenza di uno specifico obbligo di legge che preveda l’obbligatorietà di vaccinazione al Covid 19, così come per altri già resi obbligatori, i sostenitori di questa tesi affermano che non si possa superare il divieto previsto dall’art. 32 Cost. e che, trattandosi di norma di stretta interpretazione, non se ne possono allargare le maglie estendendola a situazioni diverse e non previste.
Una recentissima pronuncia del Tribunale di Modena permette agli operatori del diritto, ma anche a imprenditori e lavoratori, di uscire da questo impasse giuslavoristico.
Con ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021, il Tribunale di Modena – dott.ssa Salvatore – ha confermato la piena legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione adottato da un datore di lavoro operante in una RSA, nei confronti di due fisioterapiste che avevano rifiutato di vaccinarsi contro il Covid 19.
La sospensione era stata disposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 44/2021, che ha imposto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, e che non avendo efficacia retroattiva non poteva applicarsi in questo caso.
Le norme su cui si fonda la pronuncia modenese si sostanziano innanzitutto 2087 c.c. in forza del quale il datore di lavoro deve adottare ogni misura idonea a tutelare l’integrità dei propri dipendenti. “Il datore di lavoro – si legge nella pronuncia – si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”… continua a leggere.