Amministratore di sostegno: cosa fare dopo la nomina
L’avvocato civilista Cristina Muzzioli interviene su questioni inerenti il vivere quotidiano
L’amministratore di sostegno serve per garantire una tutela a persone che, per ragioni di salute, età, disabilità, sono in tutto o in parte incapaci di prendersi cura di sé. Spesso l’amministratore di sostegno è il coniuge, il figlio o un parente della persona con problemi e solo in casi residuali viene nominato una persona al di fuori della famiglia, di solito scelto dall’albo degli avvocati.
L’amministratore di sostegno potrebbe essere anche un volontario o una persona di fiducia del benefi ciario o della sua famiglia indicato in sede di ricorso per la nomina. Quando l’amministratore di sostegno è un famigliare nella maggior parte di casi conoscendo il beneficiario dovrebbe più facilmente mettersi nei suoi panni e prendere decisioni al suo stile di vita.
In ogni modo l’amministratore di sostegno professionista o famigliare ha precisi doveri e la nomina è solo il primo passo. Nel presente articolo prenderemo in esame cosa deve fare dal punto di vista pratico l’amministratore di sostegno dopo la nomina. Le attività dell’amministratore di sostegno sono un incarico ufficiale a tutela del soggetto debole e sono sottoposte al controllo del giudice tutelare, quindi sono da svolgere con correttezza e attenzione.
Il decreto di nomina
Dopo la nomina, l’amministratore di sostegno deve acquisire una copia autentica del decreto di nomina e del giuramento. Il decreto descrive i poteri e i doveri dell’amministratore di sostegno e quindi è da leggere con attenzione. L’amministratore può fare quello che è scritto nel decreto di nomina.
Il decreto può prevedere una sostituzione del beneficiario nel compimento degli atti o un’assistenza/accompagnamento a seconda delle caratteristiche del caso con- creto. Per esempio, un anziano con una grave demenza avrà probabilmente bisogno di una sostituzione totale, mentre per una persona con problemi psichiatrici, con una patologia che lo rende particolarmente fragile nella gestione del denaro, sarà più appropriata solo un’assiconformi stenza per gli atti più complessi. Quindi, a seconda delle caratteristiche del caso concreto, nell’ambito del decreto possono essere previsti espressamente anche gli atti che il beneficiario può compiere senza l’assistenza dell’amministratore.
La copia del decreto è da presentare agli enti con i quali ci si rapporta per conto del beneficiario: banca, posta, servizi sociali, strutture sanitarie Caf per la redazione dell’Isee, della denuncia dei redditi e di istanze previdenziali. È opportuno che il beneficiario non abbia conti cointestati con altri soggetti e che le attività dell’amministratore di sostegno siano svolte su un conto intestato al solo beneficiario anche per facilitare la redazione del rendiconto annuale.